Per effetto della L 788/1862, i privati conservavano la facoltà di richiedere dalle zecche dello Stato la coniazione di monete d'oro, del nuovo sistema, pagando, secondo quanto stabilito dal RD 370/1861 quale diritto di coniazione, 7,44444 lire per ogni chilogrammo di oro fino lavorato; cosiché, l'oro fino monetato, dedotti i diritti di coniazione, veniva ad avere il valore di 3.437 lire al chilogrammo. Pertanto, il valore intrinseco delle monete d'oro era di 3.444,44444 lire al chilogrammo. Tuttavia, pur rimanendo valide le succitate norme e tariffe, sotto il regno di Vittorio Emanuele III la fabbricazione libera delle monete d'oro fu soggetta a disposizioni interne e regolata secondo le contingenze del Tesoro e delle lavorazioni di zecca, rimanendo di fatto virtualmente sospesa [Carboneri 1915b, pp. 299-300, 482, 843], per poi riprendere dal 1931 al 1938, anni in cui le monete d'oro furono coniate esclusivamente per conto di privati che, oltre a fornire il metallo, pagarono alla zecca la nuova tariffa per il diritto di coniazione di 22 lire per ogni chilogrammo di oro lavorato [MdF 1940, pp. 44, 46, 55, tab. B1, nota].
Le monete da 50 lire in oro furono coniate dal 1884 al 1891, complessivamente, in 5.071 pezzi, per un totale di 253.550 lire [Carboneri 1915b, pp. 840-841, tab. A1].